Le Forme Contrattuali nel Mercato del Lavoro in Italia
Qui di seguito le più diverse forme contrattuali oggi possibili nel mercato del lavoro italiano.
Tempo Indeterminato
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è il modello di assunzione storicamente affermatosi in Italia. Era il più diffuso e pressoché scontato. Ad oggi, è ancora quello che sembra offrire le migliori “garanzie” per il lavoratore. L’abitudine è talmente radicata, che in molte inserzioni questa forma contrattuale viene data per scontata.
Per lavoro a tempo Indeterminato si intende un contratto che viene rinnovato tacitamente nel tempo da entrambe le parti e che ha bisogno di determinate condizioni di disdetta (eventualmente con penali) per essere risolto.
Tempo Determinato
Nel contratto di lavoro a tempo determinato viene fissata la scadenza del rapporto fin dal momento dell’assunzione. Si tratta di una forma concessa dalla legge soltanto in alcuni casi, ma le esigenze di flessibilità del mercato del lavoro rendono questa forma contrattuale sempre più diffusa.
Altri nomi di questa tipologia di contratto posso essere temporaneo o ex interinale.
Collaborazione a Progetto
“Contratto a progetto” è la definizione introdotta dalla Legge Biagi nei confronti della maggior parte delle collaborazioni professionali coordinate e continuative.
Le caratteristiche principali di queste collaborazioni, che non dovrebbero mai essere utilizzate come lavoro dipendente mascherato, sono:
a) la mancanza di vincolo di subordinazione: i tempi ed i modi concordati non devono pregiudicare l’autonomia del lavoratore
b) la definizione scritta e dettagliata di uno o più progetti specifici di lavoro concordati e gestiti autonomamente dal collaboratore
c) la durata predeterminata del contratto, anche se è ammissibile la stipulazione di contratti successivi per la realizzazione di progetti diversi.
Altro nome era collaborazione a tempo coordinata e continuativa.
Contratto Occasionale o Accessorio
Secondo la legge, si definisce “Lavoro occasionale” il rapporto con lo stesso committente di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare e con compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non superiore a 5mila euro.
Il “Lavoro accessorio” è invece una tipologia di contratto pensata per alcune categorie di lavoratori (casalinghe, disoccupati da almeno un anno, studenti, pensionati) che svolgono piccoli lavori occasionali: assistenza bambini, lavori di giardinaggio, lezioni private, eccetera. La durata complessiva non deve superare i trenta giorni nel corso dell’anno solare, anche presso committenti diversi, e il compenso complessivo non deve superare i 3mila euro. Il pagamento di queste prestazioni avviene con buoni del valore di 7,5 euro (5,8 al lavoratore e 1,7 contributo previdenziale).
Contratto di Inserimento
Il contratto di inserimento ha lo scopo di inserire o reinserire nel mercato del lavoro alcune categorie di lavoratori che, per diversi motivi, possono essere considerate “deboli” rispetto alle necessità del mercato stesso.
Queste le categorie individuate dalla legge:
a) giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni
b) disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni
c) lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro
d) lavoratori che desiderano riprendere l’attività lavorativa e non abbiano lavorato per almeno due anni
e) donne di qualsiasi età residenti in zone il cui tasso di occupazione sia inferiore di ameno il 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione superi del 10% quello maschile
f) persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Contratto di Apprendistato
L’apprendistato rientra nella categoria dei cosiddetti “contratti formativi”: infatti, l’azienda si impegna a fornire all’apprendista la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato o specializzato.
La legge prevede tre diverse tipologie di apprendistato:
a) Apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione per i giovani da 15 a 18 anni.
b) Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso formazione sul lavoro e apprendimento di competenze tecniche e professionali, destinato ai giovani da 18 a 29 anni.
c) Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, pensato per i giovani dai 18 ai 29 anni e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio superiore, universitario o di alta formazione.
Contratto di Agente o Venditore
In contratto dei commerciali viene così gestito: La circolare n. 1 del 8 gennaio 2004 specifica che i contratti di lavoro di agenti e rappresentanti di commercio continuano ad essere regolati dalle discipline speciali.
Stage o Borsa di Studio
Stage e borse di studio non costituiscono alcun rapporto di lavoro, ma si tratta di due diversi momenti di completamento della formazione professionale, e come tali sono regolamentati dalle leggi vigenti. In ogni caso, consentono di entrare in contatto con le aziende e possono dunque essere considerati, a pieno titolo, due importantissimi (e sempre più utilizzati) strumenti di ingresso sul mercato del lavoro.
Lavoro Part Time, Lavoro Ripartito, Lavoro Intermittente
La legge prevede tre forme contrattuali apparentemente molto diverse nel nome e nello svolgimento del rapporto di lavoro, in realtà accomunate da un importante principio che è possibile definire di “orario ridotto, modulato o flessibile”.
Queste tre forme contrattuali sono il part-time, il lavoro ripartito (chiamato anche job sharing) e il lavoro intermittente (job on call, contratto a chiamata). Tutte e tre le forme, se ben conosciute e utilizzate, possono costituire un esempio di flessibilità a reciproco ed enorme vantaggio sia delle aziende che dei lavoratori.
Il part-time è un’attività lavorativa svolta con orario inferiore rispetto a quello ordinario. In Italia è molto meno applicato rispetto ad altri paesi occidentali, dove questa forma contrattuale arriva a coinvolgere fino al 40% dei lavoratori.
Il lavoro ripartito viene dall’esperienza anglosassone del job sharing: in pratica, un solo posto di lavoro da condividere fra due lavoratori. I lavoratori possono concordare la suddivisione dei tempi (e della retribuzione) a seconda delle reciproche esigenze personali e familiari.
Con il contratto di lavoro intermittente o “a chiamata” (detto anche job on call) il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per essere impiegato quando occorre. E’ destinato a particolari prestazioni a carattere discontinuo o fasce “deboli” di lavoratori.
Socio Lavoratore
La qualifica di socio-lavoratore si è venuta a creare da diversi anni nel mercato del lavoro italiano con la proliferazione delle cosiddette “Cooperative di manodopera lavoro”, che fanno lavorare i propri soci su commissione da parte di un ente o di un’azienda.
Le operazioni che possono essere gestite da organizzazioni esterne (ad esempio: pulizia, carico/scarico, contabilità, eccetera) sono indicate dalla legge. In ogni caso, il socio-lavoratore di una cooperativa non dovrebbe mai essere incaricato di operazioni svolte al suo fianco da lavoratori regolarmente assunti dall’azienda stessa.
Lavoro a Domicilio
Il lavoro a domicilio dovrebbe essere regolato dalla legge n. 877/73, secondo criteri specificati nella sezione “informazioni utili”.
Purtroppo, non soltanto la legge non garantisce la correttezza dei rapporti fra aziende e lavoratori, ma molto spesso dietro l’etichetta “lavoro a domicilio” si nascondono vere e proprie truffe.
Telelavoro
Da non confondersi con lo smart working, nel rapporto di telelavoro, o lavoro a distanza, i lavoratori svolgono l’attività richiesta lontano dall’azienda, collegati all’azienda stessa attraverso un sistema di telecomunicazione.
Secondo i pochi accordi contrattuali finora stipulati in Italia, il telelavoratore dovrebbe essere un dipendente a tutti gli effetti, la cui retribuzione è spesso sganciata dall’orario di lavoro ed è invece legata alla produttività.
Mentre la forma contrattuale correttamente intesa stenta ad affermarsi, nei fatti il telelavoro si va ampiamente diffondendo in moltissime categorie professionali…difficilmente inquadrate con un contratto di lavoratore dipendente: in pratica, tutti i lavoratori che, per i motivi più diversi, interagiscono con l’azienda attraverso pc, cellulari, palmari, eccetera.
Tirocinio Estivo
La legge prevede la possibilità di attivare tirocini durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto presso un istituto scolastico o un’università, con fini orientativi e di addestramento pratico.
Il tirocinio estivo di orientamento deve avere una durata non superiore a tre mesi, nel periodo compreso tra la fine di un anno accademico o scolastico e quello successivo. Eventuali borse lavoro a favore del giovane non possono superare l’importo massimo mensile di 600 euro.
Corsi di Aggiornamento o Formazione
L’aggiornamento e la formazione professionale, ovviamente, non sono concrete opportunità di lavoro. Rappresentano però uno strumento necessario sia per colmare la distanza tra la formazione scolastica e il mondo del lavoro, sia per rimanere professionalmente competenti anche nella propria professione, in continua evoluzione.
Aggiornamento e formazione sono caratterizzati da momenti di lezioni teoriche e apprendimento sul campo, anche attraverso tirocini aziendali.