Tirocini per cittadini stranieri
I cittadini stranieri comunitari, o extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio italiano, possono effettuare un tirocinio con le stesse modalità dei cittadini italiani. I cittadini extra-Ue che si trovano all'estero possono fare ingresso in Italia per finalità formative, qualora siano chiamati a svolgere in unità produttive del nostro Paese attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un corso di formazione professionale.
Ai fini dell'ingresso per tirocinio formativo e di orientamento non è richiesto un nulla osta al lavoro. Il visto d'ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare, nei limiti di un contingente annualmente determinato.
Relativamente all'anno 2008 è stato fissato con il decreto del 9 luglio 2008 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 del 11/08/2008) il limite massimo di 5.000 ingressi dall'estero per tirocini formativi, ripartiti tra Regioni e Province autonome come da tabella allegata al decreto. In caso di tirocini da attivare con cittadini extra-Ue che si trovano all'estero, l'art. 3 del nuovo decreto stabilisce che la convenzione ed il progetto di tirocinio devono prevedere a carico del soggetto promotore, oltre agli ordinari obblighi, anche quello di fornire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio.
La Regione Emilia-Romagna nel 2008 ha rilasciato 81 visti sui progetti formativi presentati. Un servizio alle aziende emiliano-romagnole per favorire il loro sviluppo e la loro internazionalizzazione.
Nel progetto di tirocinio potrà poi stabilirsi che tale onere sia assunto direttamente dal soggetto ospitante. Altra peculiarità relativa ai tirocini da attivare con i cittadini extra-Ue che si trovano all'estero riguarda il progetto di tirocinio da allegare alla domanda di visto presentata alla rappresentanza diplomatico consolare su richiesta dei soggetti promotori, il quale deve essere prima debitamente vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali.
I progetti di tirocinio vanno quindi, così come anche previsto dall'art. 40, comma 9 del regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione, preventivamente vistati dalle Regioni.
Al tirocinante viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio. Tali permessi di soggiorno, a differenza di tutti gli altri permessi rilasciati ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico sull'immigrazione, a conclusione del tirocinio svolto, possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro.
Tale conversione è possibile solo nei limiti della quota annualmente stabilita con l’apposito decreto flussi.
La Regione, con deliberazione di Giunta n. 1276/2005, ha stabilito che i progetti di tirocinio per i cittadini non comunitari debbano essere vistati dalle Province; se però i progetti sono di ambito regionale o interprovinciale, il visto viene rilasciato dalla Regione stessa. La deliberazione n. 1276/2005 stabilisce anche i criteri per la progettazione dei tirocini rivolti a cittadini non comunitari.
Per saperne di più sul tirocinio
Decreto n. 142 del 25/3/1998
Deliberazione di Giunta n.1276/2005
Schema di convenzione (Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento a beneficio di cittadini non appartenenti all’Unione Europea residenti all’estero)
Schema di istanza di tirocinio (Richiesta visto al progetto di tirocinio formativo per un cittadino extracomunitario residente all’estero)
Schema di progetto di presentazione di tirocinio (Progetto formativo e di orientamento a beneficio di cittadino non appartenente all’Unione Europea residente all’estero)
