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Datori di lavoro interessati

È l’art. 3 della L. 68/1999 a prevedere che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità (il richiamo esplicito è alle persone appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della stessa legge) secondo la seguente articolazione:

  • 7% dei lavoratori se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori se il datore di lavoro occupa da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore se il datore di lavoro occupa da 15 a 35 dipendenti.

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo di avere alle proprie dipendenze personale con disabilità insorge solo in caso di nuove assunzioni (art. 3, c. 2).
I datori di lavoro privati che, al 18 Gennaio 2000 (data di entrata in vigore della Legge 68/1999), occupavano da 15 a 35 dipendenti e che effettuino una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti:

  • ad assumere un lavoratore con disabilità entro i dodici mesi successivi a partire dalla data della nuova assunzione aggiuntiva;
  • ad adempiere contestualmente all’obbligo di assunzione del lavoratore con disabilità se, entro il termine di dodici mesi, questi datori di lavoro danno luogo ad una seconda nuova assunzione;
  •  all’invio del prospetto informativo (equivalente alla richiesta di avviamento, ai sensi dell’articolo 9, c. 3, della L. 68/1999) entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo (vale a dire dal momento in cui si è determinata una nuova assunzione aggiuntiva).

Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell’assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della L. 68/1999.
Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
Anche i datori di lavoro non soggetti ad obbligo o con obbligo già “coperto” possono assumere secondo le modalità d’intervento del collocamento mirato.
I datori di lavoro soggetti ad obbligo debbono inoltrare la richiesta di avviamento entro 60 giorni dal giorno successivo alla data in cui insorge l’obbligo stesso.
Si corrisponde alla richiesta di avviamento al lavoro attraverso l’invio telematico del prospetto informativo, vale a dire del documento che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della Legge 68/1999 debbono periodicamente presentare ai servizi provinciali.

 

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