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Apprendistato

(22/07/09) Rimini: un contratto collettivo integrativo per l’apprendistato professionalizzante su cicli stagionali

Con la scomparsa del limite di durata minima di due anni per i contratti di apprendistato professionalizzante - l’art. 23 della l. n. 133/2008 ha lasciato in vigore solo il limite di durata massima di sei anni presente nel testo originario del d. lgs. n. 276/2003 – si è aperta la strada nell’ambito del settore turistico per l’apprendistato utilizzabile per la breve durata della stagione turistica. A tal fine, nella provincia di Rimini è stato stipulato recentemente un contratto collettivo integrativo del CCNL del turismo 31/7/2007 e valevole dall’1/6/2009 al 31/12/2011.

Il contratto permette di articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni fino ad un massimo di quattro, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro stagionali sia compreso in un periodo complessivo massimo di 48 mesi consecutivi di calendario.
La durata minima dei rapporti di lavoro per ogni stagione è così determinata:
1. per le aziende annuali che sono soggette a picchi di lavoro stagionale nel periodo estivo, la durata minima è fissata in tre mesi di calendario per ogni stagione. All’interno di questo periodo potrà essere prevista la calendarizzazione del godimento delle ferie/permessi e l’espletamento della formazione esterna.
2. per le aziende stagionali, la durata minima è di norma fissata in tre mesi di calendario per ogni stagione. Le aziende stagionali potranno ridurre il periodo di lavoro, previa richiesta parere di conformità all’Ente Bilaterale di riferimento, fino ad un minimo di due mesi di calendario.
Il contratto integrativo prevede inoltre che la facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato stagionale è esclusa per aziende che risultino non avere confermato le assunzioni degli apprendisti stagionali nella stagione successiva alla qualificazione nella misura del 90%.

Formazione professionale
In considerazione del fatto che nel territorio riminese il turismo è caratterizzato prevalentemente da una stagionalità legata alla balneazione, il contratto integrativo ha previsto che l’obbligo formativo venga assolto con una formazione imputata alla responsabilità del datore di lavoro e dunque in deroga alle previsioni dell’art. 49, d. lgs. n. 276/2003 e della normativa stagionale. L’attività formativa , sia teorica che pratica, interna all’azienda è fissata per ogni stagione in:
1) 15 ore di formazione esterna e 18 di formazione interna per i rapporti di lavoro di durata inferiore a sei mesi di lavoro;
2) per i rapporti di lavoro pari o superiori a sei mesi di lavoro la formazione totale sarà pari a quella prevista per gli apprendisti annuali.

Retribuzione
La retribuzione dell’apprendista è determinata in percentuale rispetto alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: per i lavoratori di livello 2, 3, 4, la retribuzione è pari all’80% per la prima stagione, all’85% per la seconda, al 90% per la terza, al 95% per la quarta.

Diritto di precedenza
I lavoratori apprendisti stagionali godono del diritto di precedenza nell’assunzione per la stagione successiva. Tale diritto deve però essere esercitato dal lavoratore entro il 31 dicembre dell’anno di fine rapporto lavoro e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori stagionali godono dello stesso diritto di precedenza anche su eventuali futuri contratti anche a tempo indeterminato, rispettando le stesse tempistiche.

Diritto alla conservazione del posto di lavoro nei periodi di malattia e di infortunio
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni per anno (intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1 gennaio e 31 dicembre) per le assenze per malattia e 180 giorni per anno (intendendosi per tale il periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre) per le assenze per infortunio. Ai fini del diritto alla conservazione del posto, le assenze per malattia non si cumulano con le assenze per infortunio.

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