Le risposte alle domande più ricorrenti (FAQ)
- Installazione/Aggiornamento
- Regole di accreditamento
- Invio
- Assunzioni/Cessazioni/Trasformazioni
- Agenzie di somministrazione
- Sospensioni/Proroghe
- Trasferimento/Distacco
- Rettifiche
- Extracomunitari
- Apprendistato
- Lavoro domestico
- INAIL - INPS
- Stage/Tirocini
- Scuola
- Spettacolo
- Agricoltura
- Tabelle
- Problemi Tecnici/Errori
- SARE di prova
- Accentramento
- È necessario seguire un corso per l’utilizzo del SARE Client?
L’uso del software SARE client non richiede preparazione, è sufficiente il manualeper acquisire le competenze necessarie per un corretto utilizzo. Il manuale si può scaricare dal seguente link: http://online.regione.emilia-romagna.it/prodotti/SC/Manuale%20SARE%20Client%20201.pdf
Per qualsiasi problema si può contattare il Referente del Polo provinciale di appartenenza rilevabile sul sito provinciale, sezione lavoro, SARE. - Come disinstallare SARE CLIENT avendolo salvato in una cartella diversa da C:\Programmi\SARE\?
Per rimuovere il programma SARE bisogna prima di tutto eliminare il programma:
da Pannello di controllo -> Installazione applicazioni: eliminare con il pulsante Rimuovi il programma SARE, cancellare poi anche la cartella SARE.
Se il programma SARE non è nell’elenco dei programmi installati, controllare l'elenco dei programmi accessibile dal menu START. All’interno della voce SARE si vedrà una voce ‘rimuovi SARE' che dovrà essere selezionata. - Come passare da una installazione SARE client su un solo pc ad una installazione su un server dell'azienda?
Per modificare il tipo di installazione, ovvero passare da una postazione client a una installazione su server (quindi con dati delle comunicazioni accessibili quindi da più pc della vostra rete), è consigliabile il supporto di un tecnico informatico (vs. persona di riferimento per l'assistenza software alla rete pc/server). Il tecnico può trovare istruzioni utili nel manuale SARE Client che è scaricabile anche dal sito: https://online.regione.emilia-romagna.it/prodotti/SC/Manuale%20SARE%20Client%20203.pdf Si suggerisce, nel caso sulla postazione pc ci fosse ancora in uso la versione precedente di SARE client 1.X.X, di procedere prima con l'aggiornamento della versione alla 2.0.X sulla postazione pc , e solo successivamente provvedere all’installazione multiutente: fare un salvataggio/copia del file SAREdb.mdb in altro file del pc client; procedere con le istruzioni descritte nel manuale punto 1.3 “Installazione multiutente”. - Dopo l'aggiornamento alla versione 2.0.X il database non è allineato, viene ancora riconosciuto come release quella precedente. Il DB è condiviso su un server su cui non è installato il client.
Al fine di avere il Database allineato, si deve aggiornare SARE anche sul server. A questo punto i client vedranno il DB correttamente aggiornato. - Se il vecchio database è stato sostituito con il nuovo database si possono recuperare i vecchi dati? Se sì come si fa?
Al fine di avere i vecchi dati presenti nel nuovo database va fatto l'aggiornamento del SARE e non ad una nuova installazione, poiché non sarà possibile in questo modo il recupero dei dati. Prima di qualsiasi operazione è raccomandato il salvataggio del file.mdb (banca dati).
- Quale è la procedura di accreditamento da effettuare per ottenere login e password di accesso al sistema SARE?
Per poter accedere al Sistema SARE i datori di lavoro pubblici e privati, le agenzie di somministrazione ed i soggetti abilitati devono presentare, anche attraverso una modalità on line, formale richiesta alla Provincia prescelta per l’invio delle comunicazioni, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione. La Provincia, previa verifica dei requisiti, rilascia LOGIN e password (da modificare al primo accesso) per l’accesso al Servizio provinciale sulla base di modalità che sono state definite dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta regionale n. 2126/2007. Per la modalità on line è possibile consultare il sito della Provincia prescelta. https://online.regione.emilia-romagna.it/accessoSare.html - Con l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 30 Ottobre 2007, tutti devono accreditarsi o le vecchie credenziali (login e password) rimangono valide?
Non bisogna riaccreditarsi, basta aggiornare il software SARE CLIENT, scaricabile dal Link pubblicato nei siti Lavoro delle province. - Un azienda con piu sedi nella regione deve accreditarsi in ogni provincia?
E possibile inviare tutte le comunicazioni da un unico polo provinciale. Sarà il Sistema che provvederà ad inviare le comunicazioni al Centro per l’Impiego competente. - E’ possibile accreditarsi più volte in modo da avere più utenti che fanno l’invio delle comunicazioni?
Non è possibile per lo stesso datore di lavoro o soggetto abilitato accreditarsi più volte, la stessa login è comunque utilizzabile su più PC. Per maggior regolarità si possono richiedere più accessi al Referente del polo provinciale presso il quale ci si è accreditati.
- È possibile inviare più comunicazioni, della stessa tipologia, con un unico file? (Es un file xml contenente 20 assunzioni). E se possibile, c’è un limite alla grandezza del file?
E’ possibile utilizzare due modalità:
- inviare in uno stesso file xml più comunicazioni dello stesso tipo (esempio o solo unilav o solo unisom.): si veda l'XSD della Regione Emilia-Romagna.
- creare più file xml, zipparli e successivamente inviare il file zip nei modi conosciuti.
Vi è un limite complessivo di 5 mega byte
ASSUNZIONI/CESSAZIONI/TRASFORMAZIONI
- Il modulo unificato URG deve essere compilato anche per le comunicazioni di cessazione, trasformazione e proroghe?
In caso di malfunzionamento del sistema il modulo unificato URG è da utilizzare solamente per le comunicazioni di assunzione. Per le restanti comunicazioni il datore di lavoro dovrà documentare l’impossibilità dell’invio, provvedendo poi all’invio di tali comunicazioni il primo giorno utile, e comunque entro 5 giorni. - Come si comunica la cessione di un contratto di lavoro subordinato da un'azienda all'altra ai sensi dell'art. 1406 del CC.?
Nel modello VarDatori è stata implementata la voce Cessione Contratto tra le tipologie di trasferimento d’azienda: tale comunicazione si può quindi comunicare selezionando la tipologia Cessione Contratto nel VarDatori. - Come si effettua la comunicazione di cessazione per i tempi determinati?
La comunicazione di di cessazione per i tempi determinati è obbligatoria nei casi in cui il rapporto di lavoro termini in una data diversa da quella comunicata al momento dell’assunzione. - Come si effettua la comunicazione trasformazione di qualifica?
Non vi è alcuna norma che prevede questo tipo di comunicazione. Nel caso l'azienda voglia comunque comunicarlo al Centro per l'Impiego dovrà farlo con i mezzi tradizionali (fax, a mano o per raccomandata). Nel caso trattasi di trasformazione di qualifica dovuta ad una progressione verticale nella Pubblica amministrazione si rimanda alla apposita sezione. - Se eseguo una assunzione attraverso le comunicazioni online assolvo anche alla spedizione Inps?
Dall'11 gennaio tutte le comunicazioni on-line assolvono agli obblighi di comunicazione previsti dal DM 30/10/07 e dalla circolare del 21/12/07. - In merito ai disabili, ci sono procedure particolari da seguire oppure si procede come per tutte le altre comunicazioni obbligatorie?
L’unica cosa in più che si deve aggiungere, rispetto alle altre comunicazioni, sono la data e il N° nullaosta/convenzione della Provincia che dovranno essere inserite nell’UNILAV. - Sezione 3 UNILAV lavoratore coobbligato.
In caso di tipo contratto job sharing: scegliendo nella scheda Avviamento il tipo contratto ‘Lavoro ripartito’ si attiva un pulsante ‘Nuovo’ tramite il quale si apre la schermata di ricerca lavoratori dove è possibile scegliere/inserire il coobbligato. - Assunzioni a seguito di visita ispettiva
La tabella “Tipo comunicazione” è stata implementata con una voce “Inserimento d’ufficio”: questa voce va selezionata solo in due casi distinti:
- dai datori di lavoro/azienda in caso di assunzione a seguito di provvedimento dell’ispettorato
- dal Centro per l’Impiego in caso di inserimento di comunicazione cartacea relativa al lavoro domestico
- Come si può comunicare un reintegro a seguito di verbale di un lavoratore cessato?
Va annullata la comunicazione di cessazione, in quanto con il reintegro il rapporto di lavoro originario prosegue senza interruzione e quindi rientra nelle disposizioni dettate dal Ministero del Lavoro (circolare del 21-12-2007 che prevede l’annullamento per il mancato verificarsi dell’evento oggetto della comunicazione). Si specifica che per procedere all’annullamento di una comunicazione tramite SARE è indispensabile inserire il codice comunicazione relativa alla cessazione che si intende annullare. - Come va compilato il VarDatori in caso di scissione di azienda?
Se ad esempio da un’azienda X escono un certo numero di lavoratori che andranno poi a formare una nuova azienda Y, oppure l’azienda X cessa e dà vita a due aziende diverse Y e Z, vanno fatte due o più comunicazioni utilizzando la voce trasferimento di ramo d’azienda. Ogni azienda “nuova” che nasce dalla scissione, dovrà quindi provvedere a comunicare il trasferimento dei dipendenti che acquisisce. - Le trasformazioni da full-time a part-time vanno comunicate?
L'obbligo di comunicazione introdotto dalla Legge finanziaria 296/2006 riguarda esplicitamente la comunicazione per la sola trasformazione da part-time a full-time". Visto però che le tabelle relative agli standard nazionali allegate al DM 30/10/2007 (entrato in vigore in data 11/1/2008) prevedono anche la comunicazione di trasformazione da full time a part time, si consiglia di effettuare anche questa comunicazione. Per eventuale applicazione di sanzioni sulla non osservanza della comunicazione da full time a part time ci si deve rivolgere alle locali Direzioni Provinciali del Lavoro http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/UfficiTerritoriali/ - Comunicazione a seguito di rapporto da parte dell’ispettorato
A seguito di segnalazione di errore di uno o più elementi della comunicazione da parte dell'Ispettorato, che possono avere prodotto o meno una sanzione, è necessario inviare una comunicazione di rettifica. Nel caso invece di verbale ispettivo che abbia regolato un rapporto di lavoro mai comunicato (lavoro nero) occorre inviare una comunicazione di tipo "inserimento d'ufficio" - Comunicazione preventiva obbligatoria e aziende straniere che assumono all’estero lavoratori italiani: è necessario inviare comunicazione obbligatorie?
Dall’ INTERPELLO N. 47/2009 rivolto a Ministero del lavoro si legge la seguente risposta:
non sussiste l’obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego per rapporti di lavoro costituitisi sul territorio di Paesi stranieri, anche se riguardanti l’assunzione di un lavoratore di nazionalità italiana.
- Quali sono i termini per le comunicazioni di variazioni? Vale la data del 20 del mese successivo come per le assunzioni e cessazioni?
Le direttive del Ministero del Lavoro del 21/12/2007 - al punto 5.2. - chiariscono che anche nei casi di comunicazioni di trasformazione dei rapporti (trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione e di trasferimento del lavoratore in missione) tramite il modello Unificato Somm debba essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo all'evento. - Nel caso di variazioni di dati in corso di missione quali sono le modalità di comunicazione?
- La comunicazione di rettifica va effettuata nel caso contenga dati errati: i dati relativi al Codice Fiscale e dati anagrafici del lavoratore, Codice Fiscale e denominazione del datore di lavoro e la data di inizio del rapporto di lavoro (considerati dati essenziali) possono essere modificati attraverso una comunicazione di rettifica provvedendo nel più breve tempo possibile e comunque entro i cinque giorni successivi alla comunicazione o dalla richiesta da parte di uno dei Soggetti che ricevono tale comunicazione. Gli altri dati possono essere rettificati in ogni momento;
- Passaggio da una filiale all’altra: se è un provvedimento definitivo va comunicato come trasferimento di sede del lavoratore. Va sottolineato che se le due sedi sono ubicate nello stesso comune non è necessario trasmettere la comunicazione (tale trasferimento non fa parte delle comunicazioni obbligatorie.)
- Come si gestiscono le missioni a “doppio part-time”?
Se un lavoratore assunto da un’agenzia di somministrazione è mandato in missione presso un’azienda utilizzatrice che lo impegna però nella stessa giornata in due sedi operative diverse, non si tratta di un lavoratore assunto a part-time ma di un lavoratore assunto dall’agenzia di somministrazione con un contratto a tempo pieno inviato in missione presso un’azienda utilizzatrice che lo utilizza su due proprie sedi operative nell’arco della giornata. Se l’attività lavorativa del lavoratore somministrato viene svolta in diverse sedi operative dello stesso soggetto utilizzatore anche nella stessa giornata, è sufficiente effettuare una sola comunicazione indicando come sede operativa dell’azienda utilizzatrice quella presso la quale il lavoratore svolge l’attività prevalente. - Negli eventi di proroga, per i rapporti di lavoro di somministrazione, devono essere aggiornate anche le date originarie di fine missione e di fine rapporto, oppure la nuova fine deve essere solo inserita come data fine in Proroga/Trasferimenti Missione e nei Dati Rapporto?
Nei Modelli e Regole del Ministero del Lavoro si legge che nell’UNISOMM vanno indicate tutte le seguenti sezioni, indipendentemente dal tipo di comunicazione: Agenzia di Somministrazione, Lavoratore, Rapporto Agenzia / Lavoratore, Dati invio. Pertanto, anche in caso di proroga di una missione, la data fine rapporto con agenzia utilizzatrice va comunque indicata. Se la data fine rapporto con agenzia è uguale alla data di fine missione (e pertanto necessita di essere prorogata) è possibile fare la proroga del rapporto con l’agenzia contestualmente alla proroga della missione, indicandola nella sezione del rapporto con l’agenzia, nel campo data fine proroga. - Come si comunica la trasformazione da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato del rapporto tra lavoratore e Agenzia?
Nonostante nella circolare ministeriale del 21-12-2007 veniva evidenziato che la trasformazione da td a ti da parte dell’agenzia di somministrazione doveva essere comunicato utilizzando i campi specifici nel quadro missione ciò non è possibile in quanto nel documento dei controlli introdotti con il decreto direttoriale del 25 novembre 2008 entrato in vigore il 16 marzo 2009 si legge questo:
1.1.1 Rapporto Ditta Utilizzatrice / Lavoratore: Trasformazione
Tipo trasformazione - Controllo vincolante: trasformazioni possibili solo PP (da PT a FT), TL (trasferimento), TP (da FT a PT)
Pertanto, all’oggi, la comunicazione di trasformazione da TD a TI per il lavoro somministrato non può essere effettuata.
- La comunicazione delle sospensioni attraverso il sistema SARE assolve gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'INPS come da art. 19 della legge 02/2009?
No, le comunicazioni dei sospesi dal lavoro attraverso il sistema SARE assolvono solo all'obbligo di comunicazione nei confronti dei Centri per l'Impiego. In attesa di specifiche da parte del Ministero del Lavoro, si rimanda alle sedi INPS per l'assolvimento dell'obbligo nei loro confronti.
- Trasferimento temporaneo di lavoratore da una sede all’altra.
Il trasferimento temporaneo di un lavoratore da una sede all’altra, contrariamente al trasferimento definitivo, non è oggetto di comunicazioni obbligatorie: non va quindi comunicato. - Trasferimento definitivo di lavoratore da una sede all’altra.
Il trasferimento definitivo di un lavoratore da una sede all’altra è da comunicare solo in caso le due sedi si trovino in due comuni diversi. Nel caso le due sedi si trovino nello stesso comune,il trasferimento non è da comunicare. - Trasferimento con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro.
In questo caso bisogna fare due comunicazioni distinte. - Trasferimento lavoratori tra sedi diverse della stessa ditta.
Nel SARE CLIENT nella sezione dati generali occorre selezionare l’indirizzo della sede di origine, l’indirizzo della nuova sede va invece inserito nella maschera relativa alla trasformazione alla voce “Sede di destinazione”. - Interruzione anticipata di un distacco.
L’interruzione anticipata di un distacco, fa parte delle comunicazioni obbligatorie e va inviata con una comunicazione di rettifica. - Nel caso di proroga del distacco come ci si comporta?
La proroga del distacco fa parte delle comunicazioni obbligatorie e va comunicata come una nuova comunicazione. Il caso di proroga del distacco è disciplinato con le stesse regole dell’interruzione anticipata. Il Ministero del Lavoro ha indicato per entrambe le casistiche che occorre inviare una nuova comunicazione di distacco, ma per evitare di creare eventuali sovrapposizioni nel SIL si potrà inviare una nuova comunicazione attraverso la comunicazione di rettifica. - Nel caso di un distacco sindacale, come effettua la comunicazione la P.A.?
La Nota Circolare UPPA N° 33 del 22 Maggio 2008 riporta che “sono esclusi da qualsiasi obbligo di comunicazione i provvedimenti di distacco sindacale in quanto il trattamento economico e gli obblighi contributivi ed assicurativi permangono a carico dell’amministrazione di appartenenza”. Tale distacco non va quindi comunicato. - E’ possibile effettuare il distacco di un giorno?
No, la trasformazione di tipo distacco con data trasformazione uguale a data fine distacco (distacco di un giorno) non si può fare in quanto nel documento dei controlli introdotti con il decreto direttoriale del 25 novembre 2008 entrato in vigore il 16 marzo 2009 si legge:
Controllo vincolante: la data della trasformazione deve essere successiva all’inizio del rapporto di lavoro e, in caso di distacco, antecedente alla fine distacco/comando - La casistica dell'aumento o diminuzione di un tempo parziale nelle trasformazioni è prevista? Se si, come si comunica tale variazione?
Non è prevista e non si comunica in quanto non fa parte delle Comunicazioni Obbligatorie. - Una azienda di una ventina di dipendenti cambia la sede di lavoro (un cambio di indirizzo). È necessario per ogni lavoratore effettuare una comunicazione Unilav con un evento trasferimento?
In caso di cambio della sede di lavoro (riguarda anche la sede legale nel caso in cui in tale sede siano occupati dei dipendenti) vanno effettuate singolarmente le comunicazioni di trasferimento di lavoratori per tutti i lavoratori occupati. La comunicazione non va effettuata se la sede di lavoro rimane comunque nello stesso comune.
- Nella rettifica è possibile rettificare tutti i dati?
Il sistema SARE permette di rettificare tutti i dati comunicati in precedenza. È però necessario operare una distinzione: se la rettifica riguarda uno o più dati “essenziali” (quelli riportati sul modello UNIURG) è necessario inviare la comunicazione entro i termini previsti dalla normativa (5 giorni termine massimo), mentre se la rettifica riguarda altri dati si può inviare la rettifica in qualsiasi momento, senza vincoli temporali. - Rettifica VarDatori
Per inviare una rettifica su un VarDatori, è necessario ripetere tutti i dati dei lavoratori riportati nella comunicazione originaria, anche se la modifica da inviare riguarda solo un lavoratore. Si invierà quindi la comunicazione di rettifica senza modificare le informazioni che non necessitano di variazioni, e la comunicazione modificata per quella per cui era necessaria la rettifica.
- Invio del contratto di soggiorno al momento della assunzione di un lavoratore extracomunitario.
La Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 29/1/2008 prevede che l'obbligo previsto all'art. 22 c. 7 del Testo Unico, concernente la necessità di comunicare ogni variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con lo straniero è sicuramente assolto con l'invio del modello unico secondo le modalità stabilite dal Decreto del 20/10/2007. Nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, permane l'obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere il contratto di soggiorno (mod. Q), atteso che con tale atto il datore di lavoro è tenuto ad indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e assume l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza. - Assunzione di Extracomunitario provvisto di nulla osta e regolare richiesta di permesso di soggiorno.
È stata aggiornata la tabella con la voce “in attesa di permesso”, che permette di gestire i lavoratori, che abbiano attivato le pratiche per ottenere il permesso di soggiorno. Se si seleziona questa voce è necessario inserire la data convenzionale 01/01/1900. - Assunzione/cessazione di lavoratore extracomunitario con il permesso di soggiorno scaduto ma in possesso di ricevuta per il rinnovo (kit postale).
Si inserisce nel campo obbligatorio “in rinnovo” indicando la data e il numero del permesso scaduto - Per un Lavoratore detenuto extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno, che può lavorare su ordinanza del giudice, che cosa bisogna indicare nel campo permesso di soggiorno?
Aggiunta una nuova voce “altro provvedimento” che consente di gestire i lavoratori stranieri detenuti che, pur non avendo un permesso di soggiorno sono ammessi al lavoro. Inserire come data la data del provvedimento stesso.
APPRENDISTATO
Non compare la casella “APPRENDISTATO” quando si compila l’assunzione di un apprendista.
Le motivazioni per le quali non compare la sezione apprendistato sono tendenzialmente due.
- Verificare prima di tutto che nella sezione utilità/opzioni/settaggi (presente nel SARE client) sia impostata come regione Emilia-Romagna.
- Nel caso invece che tale impostazione sia corretta il problema può essere dovuto al fatto che con il decreto ministeriale del 30/10/2007 l’assunzione di apprendistato non è più a tempo indeterminato ma in base allo standard nazionale viene trattato come tempo determinato (mettere la spunta nel riquadro condizioni su “tempo determinato” e scegliere “apprendistato”).
- Nel caso di azienda che abbia scelto l'accentramento e abbia più casi di apprendistato in diverse regioni cosa deve fare?
L'azienda dovrà accreditarsi presso ogni regione dove procede ad assunzioni di apprendisti. - Nel campo data visita medica, obbligatorio per gli apprendisti, nel caso di apprendista maggiorenne cosa devono mettere le aziende che non devono effettuare la visita medica?
Per i maggiorenni non è obbligatoria la visita medica per gli apprendisti ma è comunque obbligatoria una visita ai sensi delle norme nazionali sulla sicurezza del lavoro (Circolare del Ministero N.11/2001 17 gennaio 2001). - Variazione tutor nell’ambito di uno stesso rapporto di apprendistato: modalità di comunicazione.
Ai sensi del DL 112/2008 non è più obbligatoria la comunicazione del tutor in apprendistato e quindi non è più necessario inviare la modifica. - Inserimento data visita medica
Essendo la data della visita medica un dato che il SARE richiede come obbligatorio, in attesa che il Sistema venga adeguato alle disposizioni di cui al DL 112/2008, nel caso questa non sia presente (è possibile che la visita medica sia fatta anche dopo l’assunzione) si potrà inserire la data di prenotazione della visita stessa, che per gli apprendisti minorenni sarà quella prevista dalla L. 977/67 e dal D.Lgs. n.345/99, mentre per i maggiorenni quella prevista per tutti i lavoratori, indipendentemente dal rapporto di lavoro, dalle norme nazionali sulla sicurezza del lavoro (Circolare del Ministero N.11/2001 17 gennaio 2001, ancora in vigore).
- Come si gestiscono le comunicazioni obbligatorie per i lavoratori domestici?
Secondo le direttive del Ministero del Lavoro le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro dei domestici dovranno essere presentate all'INPS con le modalità di cui alla Circolare INPS n. 20 del 17/2/2009. - I CAF possono essere considerati come soggetti abilitati ad inviare le comunicazioni dei rapporti di lavoro domestico per conto delle famiglie?
A tale quesito il Ministero del Lavoro ha dato parere favorevole, di conseguenza anche i CAF sono abilitati all’invio delle comunicazioni dei domestici accreditandosi sul SARE come Associazioni di categoria.
- Inserimento PAT INAIL.
Il tracciato concordato a livello nazionale prevede "obbligatoria una stringa con minimo 8 cifre e massimo 10 " e non è soggetta a controlli di congruenza. - Codice INAIL per soggetti sprovvisti di posizione Inail.
Alcune categorie di datori di lavoro non essendo soggette all’obbligo assicurativo inseriranno uno tra i seguenti codici:
99990000 Ditta Estera
99990001 Studi Professionali/Altro
99990002 Impiegati Agricoli
99991000 Colf
99991001 Operai Agricoli
99992000 Ministeri
- Rettifica PAT INAIL per errata comunicazione.
Tale dato va modificato effettuando una nuova comunicazione di rettifica (il tipo modello rimane UNILAV ma il tipo comunicazione sarà "Rettifica"). In questo caso sarà obbligatorio inserire il codice della comunicazione precedente visualizzabile nella ricevuta. - Se non ho la posizione INPS o di altro ente previdenziale?
Si dovrà valorizzare la voce “nessun ente previdenziale”. - Il campo Inps, sul SARE, accetta un max di 10 caratteri. il codice INPS in possesso delle aziende agricole è invece di 13 carartteri, come fare l’inserimento?
Nel SARE CLIENT a destra del campo “Cod Ente Previdenziale” esiste un campo non etichettato che permette di inserire un max di 20 caratteri dove poter quindi inserire il codice. - In caso di cambio di PAT INAIL, tale cambiamento va comunicato al CPI?
Questa è un’informazione che non è di fatto necessaria al Centro per l’Impiego (infatti non è una comunicazione obbligatoria). L’azienda si può mettere d’accordo con l’INPS e l’INAIL come comunicare il dato.
STAGE/TIROCINI/COCOPRO/BORSA LAVORO
- Per gli stagisti/tirocinanti c’è l’obbligo della comunicazione del periodo di Stage?
Le circolari del Ministero del Lavoro del 04/01/2007 e 14/02/2007 chiariscono che non vanno comunicati gli stages curriculari svolti all’interno di un percorso formativo o scolastico o universitario. In particolare per quanto riguarda i tirocini effettuati solamente presso le Pubbliche Amministrazioni, come da Circolare della Funzione Pubblica del 22 Maggio 2008 (2.f) occorre ricordare che in tale circolare viene sottolineato che i medesimi non possono essere finalizzati all’assunzione pertanto non sono oggetto delle comunicazioni obbligatorie (per tale interpretazione la Funzione Pubblica è in attesa di conferma da parte del Ministero del Lavoro) - Ai tirocinanti non vengono versati contributi previdenziali, ma il campo ente previdenziale è obbligatorio. Che cosa si indica?
Con i nuovi aggiornamenti è stata introdotta la voce “ nessun ente previdenziale”, che permette di gestire tutti quei rapporti che non soggetti ad alcun ente. - Che tipo contratto deve essere utilizzato per COCOPRO?
Come tipo di contratto nell'elenco deve essere utilizzato LAVORO A PROGETTO / COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. - Per i Collaboratori a Progetto o per Il Tirocinio non esiste né il contratto nazionale, né il livello, nè l’orario. Quali sono in questo caso i campi obbligatori da inserire per identificare il contratto?
Da "Modelli e Regole" (documento allegato alla circolare del Ministero del Lavoro del 21/12/2007 in occasione dell'emanazione del DM 30/10/2007-aggiornamento di maggio 2008) si evince quanto segue: Qualora non venga applicato alcun CCNL, come nel caso rappresentato di co.co.pro o tirocini, nel campo Contratto Collettivo applicato si indica il codice CD. In questo caso va ovviamente compilato il campo Retribuzione/compenso inserendo il compenso lordo annuo. In caso di tirocinio, non essendo prevista una retribuzione, ma al massimo un rimborso spese, si indica il valore zero. L'orario è il tempo pieno ma è stato implementato il valore N per valorizzare quei tipi di rapporto che non prevedono un tipo di orario prestabilito. - Come si può inserire la tipologia Borsa lavoro?
L’istituto Borsa Lavoro esiste come tale solo nel mezzogiorno. In Emilia Romagna la Borsa Lavoro è assimilabile al tirocinio, in particolare in quelli promossi dai servizi sociali-sanitari per scopi “terapeutici” (il caso di inserimento in enti pubblici con mansioni molto semplici rivolti a persone con handicap fisici o mentali). Per quanto riguarda le comunicazioni si può assimilare quindi alla tipologia Tirocinio.
- Non essendo la scuola un ente pubblico, cosa si indica nel campo “ente previdenziale”?
Si deve selezionare l’Ente al quale vengono versati i contributi previdenziali. - Il nostro ente gestisce le sostituzioni per malattie delle insegnanti di asili e materne, e la sostituzione per malattia avviene lo stesso giorno. devo compilare il modello URG per il primo giorno e poi modulo LAV oppure basta il modello LAV?
Dato che gli istituti scolastici pubblici e privati sia pur paritari, di ogni ordine e grado, gli istituti educativi e gli istituti universitari hanno l’obbligo di comunicare l’assunzione entro 10 giorni, e che quindi non sussiste la regola della comunicazione anticipata, sarà sufficiente l’invio del modello UNILAV entro il termine di 10 giorni dall’evento.
- Per il lavoro autonomo dello spettacolo, che deve essere comunicato, quale codice di tipologia di rapporto si deve usare?
Per quanto riguarda la tipologia dei rapporti di lavoro (tipo contratti) le due voci riguardanti il collocamento dello spettacolo (oggi abrogato dal DL 112/2008), si ritiene siano riferite esclusivamente ai lavoratori subordinati assunti nel settore dello spettacolo. Per quanto riguarda le prestazioni autonome rientranti nel settore dello spettacolo ai sensi dell'art. 1 della legge 8/1979, per i quali vige l'obbligo di assicurazione ENPALS, le collaborazioni individuate e disciplinate dall’art. 90 della L. 289/2002 e le prestazioni di cui all’art. 3 della L. 89/91 se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuata, (vedi circolare del Ministero del Lavoro del 14/2/2007 sotto il capitolo oggetto delle comunicazioni /rapporti di lavoro) dovrà essere selezionato una delle tipologie contrattuali riferite ai rapporti di lavoro non subordinati presenti in tabella rispondenti alla tipologia di lavoro prescelta (co.co.pro/co.co.co). - Sempre nel campo spettacolo devono essere effettuati per la stessa persona contributi sia all'inps che all'Enpals. Come indicarlo? Come può avere pluriefficacia la comunicazione nel caso specifico in cui la scelta dell'istituto è alternativa?
Sulla base di quanto indicato da "Modelli e Regole" allegata alla circolare del Ministero del Lavoro del 21/12/2007, nel caso sia previsto più di un Ente previdenziale: "si inserisce l'Ente previdenziale al quale vengono versati i contributi previdenziali a favore del lavoratore" intesi come contributi ai fini pensionistici.
- Per una stessa azienda agricola vi sono problemi a comunicare tramite SARE più assunzioni decorrenti dallo stesso giorno con riferimento a poderi diversi ubicati in circoscrizioni diverse?
Non è corretto effettuare due comunicazioni di assunzione per la stessa ditta e per lo stesso lavoratore nello stesso giorno. I datori di lavoro agricolo con poderi su diverse circoscrizioni possono a loro discrezione individuare un unico servizio competente a cui inviare una comunicazione unica. Si veda anche nota del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2007. - Per le comunicazioni in agricoltura si può utilizzare ancora il registro d'impresa?
Il registro di impresa, limitatamente alla sezione matricola, paga e presenze è stato abrogato dal DL 112/2008.
- Visualizzazione lista codici tabelle in inserimento dati nel SARE CLIENT.
Le liste appaiono quando si inseriscono nel campo almeno tre lettere e successivamente si preme “F2”. - Dove si possono trovare tabelle, tracciati e regole sulle comunicazioni uniche?
Sul sito: http://www.lavoro.gov.it/co/rm/norme occorre cliccare su “Modelli e Regole” e su “Allegati al Decreto CO”.
- Problematiche aggiornamento da vecchia versione SARE.
Per risolvere errori di discrepanza di versione tra applicativo e database bisogna innanzitutto salvare a parte la banca dati Saredb.mdb A questo punto si può disinstallare da panello di controllo il programma SARE e cancellare anche la cartella SARE presente sotto c:\programmi\. Reinstallare poi il SARE come fosse una nuova installazione e accedere a SARE client in modo da settare il programma con codice fiscale dell’utente. Uscire da SARE client e copiare sotto c:\programmi\Sare il saredb.mdb precedentemente salvato. Senza aprire il programma SARE, procedere all’aggiornamento. - Errore: 502 MITTENTE NON COERENTE CON UTENTE COLLEGATO.
Il problema si verifica quando non c’è coerenza tra il codice fiscale presente nei settaggi del SARE server e quello presente nei settaggi del SARE client (presente alla voce di menu utilità/opzioni/settaggi). Nel caso in cui i settaggi sul SARE client siano corretti l’azienda deve chiamare la Provincia per procedere al controllo del settaggio su SARE server. - Errore 403.5 nel browser.
In caso di errore 403.5 nel browser, significa che la vostra versione dell'Explorer non supporta il livello di sicurezza a 128-bit. Per verificare le impostazioni del proprio browser: cliccare su ''?'' presente nella barra dei menù; selezionare ''Informazioni su Internet Explorer''. Se il livello di codifica non è a 128 bit è necessario aggiornare la versione di Explorer alla versione 6 o successive e/o per sistema Windows 2000 scaricare l'High Encryption Pack (aggiornamento a 128-bit) dal seguente link: http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/recommended/encryption/default.asp. Per sistemi diversi da Windows 2000 (Win 95/98/Me/NT/XP) scaricare l'High Encryption Pack (aggiornamento a 128-bit) dal seguente link: http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/it/download/128bit/intro.htm - Errore: SARE, ERRORE DI AUTOMAZIONE IMPOSSIBILE TROVARE IL MODULO SPECIFICATO.
E’ necessario provvedere all'aggiornamento del sistema operativo (windows update). Frequentemente, su macchine non aggiornate, sono necessari più aggiornamenti, in grado di risolvere il problema di automazione.
- Perché nella versione di SARE Server “di prova” non vengono visualizzate le ricevute?
E’ una scelta della Regione Emilia-Romagna, in modo da impedire che le ricevute di prova possano essere considerate come ricevute valide. - Perché nella versione di SARE Server “di prova” non vengono visualizzati i movimenti inviati?
Poiché per il SARE di prova si utilizza una banca dati fittizia di Modena per riuscire a visualizzare i movimenti inviati bisogna utilizzare aziende di questa provincia. La visualizzazione non funziona per aziende esterne.
- In considerazione delle nuove disposizioni del Ministero del Lavoro riguardanti le comunicazioni on line, la nostra azienda ha optato per l'accentramento sulla Regione XXX. Nel caso di: assunzione, trasferimento, cambio tutor, cambio profilo di un apprendista nella vostra Regione, come ci dobbiamo comportare?
Il SARE è la fonte principale dal quale vengono prese le informazioni sugli apprendisti al fine della gestione da parte della Regione delle relative attività formative (offerta formativa tramite il catalogo formazione, erogazione voucher agli apprendisti), è necessario quindi che tutte le comunicazioni riguardanti l’apprendistato passino dal SARE e dunque non siano oggetto di accentramento. Pertanto bisogna accreditarsi anche presso la nostra Regione. - Abbiamo formalmente richiesto l'accentramento seguendo la procedura dal sito del ministero del lavoro scegliendo la regione Emilia Romagna, pertanto possiamo già utilizzare il sistema SARE Client anche per le comunicazioni (tranne le particolari) per le unità locali fuori regione?
Si, una volta effettuata la comunicazione di accentramento al Ministero si può immediatamente procede all’invio delle comunicazioni utilizzando il SARE. - Stando alla circolare del Ministero del Lavoro la nostra azienda che ha più unità locali sparse sul territorio nazionale, potrebbe accentrare la trasmissione delle comunicazioni (tranne apprendistato) presso un unico servizio informatico regionale?
Datori di lavoro, che hanno la sede legale e le sedi di lavoro ubicate in due o più Regioni, hanno la possibilità di accentrare l’invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi, sia se lo effettuano direttamente (soggetti obbligati) sia per il tramite di un intermediario (soggetti abilitati). - Quando l’accentramento non è consentito.
L’accentramento non è consentito per le comunicazioni inerenti particolari rapporti di lavoro per i quali, a livello regionale, possono essere definiti moduli integrativi al fine di acquisire informazioni specifiche necessarie per la loro gestione (come ad esempio per il contratto di apprendistato).
Come attivare l’accentramento. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono darne comunicazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale specificando il servizio informatico regionale prescelto, con la modalità on line che si trova sul sito: http://www.lavoro.gov.it/co (cliccando su accentramento).
