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Qualità e sicurezza lavoro L 17/05

"Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro"
A seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del sistema del lavoro ha approvato, dopo un lungo processo di concertazione con le parti sociali, la Legge Regionale n. 17/2005, recante "Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro".
Con questa Legge la Regione ha inteso contribuire alla promozione dell’occupazione, alla sua qualità e sicurezza, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all’affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all’attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Per un lavoro stabile: gli incentivi, gli assegni formativi e la carriera esterna (dall'art. 8 all'art. 13)

Di fronte alla crescente precarizzazione dei rapporti di lavoro, motivo di debolezza non solo per i singoli lavoratori, ma anche per le imprese, la Legge intende sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative stabili attraverso diversi strumenti:

  • incentivi alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio di precarizzazione;
  • concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti di lavoro non subordinati al fine di favorirne l’occupabilità attraverso il rafforzamento delle competenze;
  • offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative,  comprese quelle maturate nell’ambito di rapporti di lavoro non subordinato, ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;
  • sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.

Per la conciliazione tra lavoro e impegni familiari: gli assegni di servizio (art.14)

Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la Legge 17/2005 persegue l’obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, attraverso diversi strumenti: 

  • sostegno, in relazione ad accordi fra le parti sociali, a progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con particolare riferimento all’organizzazione dell’orario di lavoro, all’utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro;
  • erogazione di  gli assegni di servizio di cui all’articolo 10 volti a favorire l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché la progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per carichi di cura;
  • sostegno, in relazione ad accordi fra le parti sociali, a processi di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione, anche in riferimento all’utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle esigenze di conciliazione espresse.

Per i diritti dei disabili: una autentica integrazione lavorativa (dall'art. 17 all'art. 22)
La Legge prevede che la Regione e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovano e sostengano, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l’inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilità,  l’avviamento ed il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi. Gli strumenti per l'attuazione di questi obiettivi sono:

  • incentivi all'assunzione per le imprese, anche attraverso l'istituzione di un fondo regionale per i disabili;
  • convenzioni con i datori di lavoro per realizzare inserimenti lavorativi adeguati, "mirati" ed accompagnati nel tempo;
  • finanziamenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro e per l'introduzione dei tutor nelle aziende;
  • ampliamento delle opportunità di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
  • programmi di inserimento nelle cooperative sociali rivolti a disabili gravi che hanno maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro;
  • riduzioni delle discriminazioni presenti nella norma nazionale che ne prevede l'inserimento attraverso le agenzie di somministrazione;
  • concertazione, confronto e partecipazione a livello regionale e provinciale delle associazioni rappresentative dei disabili e delle loro famiglie;
  • istituzione di una conferenza biennale per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dalla Legge.

Per prevenire e attenuare gli effetti negativi delle crisi aziendali: la riqualificazione dei lavoratori (art. 16)

La Legge prevede che la Regione e le Province, di concerto con enti locali e parti sociali, realizzino, anche mediante specifiche intese, azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio. In particolare la Legge prevede azioni volte a coordinare gli interventi delle amministrazioni locali interessate e assicurare lo svolgimento delle procedure di confronto e concertazione fra le parti, il sostegno a progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla riqualificazione e al reinserimento dei lavoratori interessati, anche attraverso misure di accompagnamento individuale. 
Tali misure consentiranno di affrontare in maniera più incisiva crisi aziendali riferite a processi di riorganizzazione che riducono il numero dei lavoratori e che, per lo più, mettono in mobilità proprio i lavoratori più deboli e a bassa qualifica.

Rafforzare e qualificare il sistema regionale dei servizi per il lavoro (art. 32 all'art. 40)

Il sistema regionale dei servizi per il lavoro opera verso le persone e le imprese, per soddisfarne i bisogni e favorirne le aspirazioni occupazionali e professionali, anche mediante specifiche azioni, rivolte in particolare sia alle persone inoccupate, disoccupate, a rischio di perdere l’occupazione o di precarizzazione della propria condizione lavorativa, ai soggetti deboli ed a rischio di esclusione sociale, sia al rafforzamento della competitività delle imprese tramite la qualificazione delle risorse umane.  A fronte di un mercato del lavoro sempre meno in grado di garantire un posto stabile per tutta la vita, è necessario strutturare un qualificato sistema di servizi per informare, orientare e accompagnare al lavoro le persone.
Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è formato dalle Province, che hanno competenza sui servizi pubblici per il lavoro (Servizi per l’impiego) e dai privati che devono richiedere l'accreditamento al pubblico per rispettare standard di qualità.
 Accanto a questi, esistono servizi autorizzati a livello nazionale o regionale che operano sul mercato, comunque rispettando il principio di non discriminazione e la gratuità per i lavoratori. La Legge riserva tuttavia all'esclusiva competenza del pubblico le attività relative alle comunicazioni (ad esempio quelle relative all'assunzione di un lavoratore) e le certificazioni (quelle sullo stato di disoccupazione, il cui accertamento dà luogo alla concessione di indennità), mentre altri servizi (ad esempio, orientamento, consulenza per il bilancio di competenze) possono anche essere erogati dai soggetti accreditati.
La Legge intende pertanto salvaguardare la complessa e delicata funzione dell'accompagnamento al lavoro su soggetti qualificati, pubblici o privati purchè accreditati.
Nell’ambito dell’incrocio domanda e offerta di lavoro, la Legge prevede norme per il rafforzamento del sistema informativo regionale del lavoro (SILER), per la sua interconnessione con il sistema nazionale ed europeo e di garanzia per il lavoratori e le imprese rispetto ai dati in esso contenuti.

L'accesso al lavoro attraverso l'apprendistato (dall'art. 27 all'art. 31)
La Legge intende regolamentare e qualificare l'ormai unico contratto di formazione-lavoro rimasto nel nostro ordinamento, ovvero l'apprendistato (limitatamente alla sua componente formativa). Le norme riguardano sia l'apprendistato professionalizzante, quello nell'obbligo formativo (per iragazzi fino a 18 anni), ma anche l'avvio di percorsi per la formazione alta di tipo universitario (per il raggiungimento della laurea) o post-universitaria (per i master) per persone fino a 29 anni.

Lavoro sicuro e regolare. La responsabilita' sociale dell'impresa (dall'art. 41 all'art. 46)
La "buona"occupazione che la Legge intende promuovere non può essere disgiunta dal concetto di lavoro sicuro e regolare. Poiché la Legge nazionale non riconosce competenza alle Regioni in materia di controlli e vigilanza sulla regolarità e sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro (norma contro cui l'Emilia-Romagna ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale), la Legge regionale intende mettere in campo tutti gli strumenti atti a prevenire gli incidenti sul lavoro e a promuovere la cultura della sicurezza: formazione, educazione, sostegno alla stipula di accordi che prevedano l'apertura di nuovi servizi in cui sono unitariamente svolte le competenze dell' Inps e dei Centri per l'Impiego, o che favoriscano la regolarità e la sicurezza del lavoro negli appalti pubblici.
La Legge stabilisce inoltre che incentivi e agevolazioni alle imprese siano collegate al rispetto delle normative in materia. Tali agevolazioni e incentivi sostengono inoltre la responsabilità sociale delle imprese nei confronti dei lavoratori e la diffusione dei marchi per la certificazione della qualità sociale.

Consulta e scarica il testo integrale della Legge Regionale 17/2005


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