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Istruzione e formazione L 12/03

Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro
Principio generale della Legge regionale 12/2003 è la centralità della persona per garantire ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, in condizione di pari opportunità e il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Gli interventi previsti dalla Legge sono mirati a:

  • innalzare il livello di istruzione di tutti, almeno fino all'assolvimento dell'obbligo formativo con il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale,
  • sostenere in particolare i percorsi educativi e formativi, fin dalla prima infanzia, dei ragazzi in condizioni di svantaggio personale, economico e sociale,
  • prevenire l'abbandono scolastico.

La legge sostiene inoltre la valorizzazione dell'autonomia dei soggetti e la qualificazione ed il rafforzamento dell'offerta formativa, per renderla più rispondente alle differenze ed alle identità di ciascuno e più rispettosa dei ritmi di apprendimento, favorendone l'articolazione nell'intero territorio regionale, con attenzione alle aree deboli ed alla montagna. Principi che hanno orientato l’elaborazione della Legge sono anche l'integrazione delle persone disabili e in condizione di svantaggio e la promozione dell’adeguamento dell'offerta formativa alle necessità degli studenti immigrati nelle modalità organizzative, nelle metodologie e nei contenuti, anche attraverso attività di mediazione culturale.

Integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale
La strategia di integrazione, finalizzata al superamento dei canali formativi separati tra loro, è uno dei punti caratterizzanti l'intera legge. È volta a connotare l'offerta formativa attraverso un forte intreccio tra conoscenze teoriche e applicazioni pratiche; a rafforzare il valore della cultura tecnico-professionale e a introdurre metodologie di apprendimento basate su concrete esperienze e sulla conoscenza degli ambienti e dell'organizzazione del lavoro, al fine di rafforzare la formazione alla cittadinanza, la maturazione di scelte consapevoli e le possibilità occupazionali delle persone. L'integrazione è la premessa perché i crediti formativi comunque conseguiti possano essere utilizzati anche in altro percorso formativo, senza ricominciare da zero e senza disperdere gli sforzi compiuti. L'integrazione è elemento presente nell'intero sistema formativo, concretizzandosi sia nell'obbligo formativo, sia nella formazione superiore (IFTS), sia nella formazione post-laurea, sia nell'educazione degli adulti.

Biennio integrato
Per consentire agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra l'istruzione e la formazione professionale, la Legge prevede che Regioni e le Province sostengono le istituzioni scolastiche autonome nella definizione,  tramite accordi stipulati con gli organismi di formazione professionale accreditati, di curricoli biennali integrati  fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. I bienni integrati prevedono un progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato da modalità didattiche innovative, che comprendono l'accoglienza, l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stages, lo svolgimento di moduli formativi curriculari in contesti lavorativi, l'utilizzo di laboratori specializzati, il ricorso a tecnologie avanzate.
I percorsi integrati hanno la caratteristica di consentire agli alunni che li scelgono di continuare ad assolvere l’obbligo formativo sia nell’istruzione che nella formazione professionale. Al fine di rendere effettiva la possibilità di scelta al termine del primo e del secondo anno, i curricoli devono in ogni caso essere coerenti con l'indirizzo proprio della istituzione scolastica di riferimento e devono altresì contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività inerenti sia la formazione culturale generale, sia le aree professionali interessate. Al termine del biennio, gli studenti scelgono se proseguire l'obbligo formativo, anche attraverso percorsi integrati, nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato.

Ricerca e innovazione
La Legge valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema formativo, realizzando, attraverso la stipula di convenzioni, collaborazioni con l'Istituto regionale per la ricerca educativa, con le Università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le Camere di commercio, con imprese, singole o associate, e con associazioni di imprese.

L'istruzione e la formazione professionale per le persone con disabilità e  in stato di disagio
La Legge prevede che la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzino le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio e che con propri finanziamenti sostengano:

  • progetti di continuità scolastica ed educativa fra scuola e ospedale;
  • progetti di recupero scolastico, formativo e di orientamento di minori e adulti
    sottoposti a misure restrittive;
  • progetti di recupero scolastico e di reinserimento in formazione di adolescenti
    con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato con dipendenze;
    progetti di recupero scolastico e formativo e di orientamento per adulti inseriti
    in comunità per tossicodipendenti;
  • progetti per il recupero scolastico e di reinserimento in formazione di minori
    ed adulti in situazione di handicap.

La continuità della didattica
La Legge regionale punta a costruire progetti di continuità tra il nido e la materna, e tra la materna e le elementari, progetti che siano capaci di differenziare i percorsi educativi a seconda dei ritmi individuali di crescita. La stessa idea di continuità viene proposta anche per sostenere i bambini nel passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria. Strumenti importati per realizzare tale continuità sono gli istituti comprensivi, di cui si propone un'ampia diffusione sul territorio regionale, e la progettualità didattica congiunta tra docenti.

Valorizzazione delle autonomie scolastiche
La valorizzazione delle autonomie scolastiche e dei soggetti della formazione è strumento ed obiettivo centrale della legge. Per questo la Regione si impegna a trasferire alle autonomie scolastiche ogni competenza che a sua volta lo Stato le avrà trasferito in materia curricolare e didattica. A sostegno delle autonomie vengono istituiti centri di servizi e di consulenza (Csc) che possono essere gestiti da enti locali, e reti o consorzi di scuole. I Csc possono avere natura plurisettoriale o specialistica e offrono i propri servizi alle scuole, alla Regione, agli enti locali e all'Amministrazione scolastica. Autonomia dei soggetti non si configura, nella legge, come isolamento o peggio competizione. Al contrario si sostengono accordi, modalità concertative e di gestione attraverso reti di soggetti.

Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale
Il governo del sistema formativo si basa sulla partecipazione sociale, la collaborazione istituzionale, sulla concertazione e sulla. Con questo obiettivo la legge ha istituito consulte regionali - degli studenti e dei genitori - per la valorizzazione delle competenze e delle esperienze dei docenti nella definizione degli indirizzi di programmazione regionale, organismi di confronto tra Regione, autonomie scolastiche, enti locali, università e enti di formazione professionale, organismi paritetici con le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative e

Consulte regionali
La legge assume la partecipazione sociale quale elemento portante per il sistema formativo e la favorisce anche attraverso l'istituzione di consulte regionali, con funzioni propositive e consultive, che costituiscono sedi di rappresentanza di secondo livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali e nell'ambito delle istituzioni scolastiche. A tal fine, la Legge istituisce la Consulta regionale degli studenti, composta dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti e la Consulta regionale dei genitori, composta da tre rappresentanti per provincia dei presidenti dei Consigli di circolo e di istituto, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni ordine e grado di scuola.

Conferenza regionale per il sistema formativo
La Legge ha istituito la Conferenza regionale per il sistema formativo, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il sistema formativo. Nominata dal Presidente della Regione, è composta da:

  • il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato;
  • i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
  • nove Sindaci, o loro delegati, di Comuni indicati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali,
  • il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
  • diciotto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati nel numero di due per ogni territorio provinciale
  • sei rappresentanti indicati dagli organismi di formazione professionale accreditati;
  • un rappresentante per ogni università avente sede legale nel territorio regionale;
  • per il territorio di Piacenza, un rappresentante designato in accordo fra le Università ivi operanti e gli enti locali;
  • un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La Conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del sistema formativo e di verifica dei relativi esiti. Essa esprime parere in merito ai piani per l'offerta formativa e per l'organizzazione della rete scolastica, ed agli atti relativi al sistema formativo di particolare rilevanza.

Comitato di coordinamento istituzionale
La Legge ha istituito  il Comitato di coordinamento istituzionale quale sede di partenariato
e di collaborazione istituzionale fra Regione, Province e Comuni, in merito alle politiche per l’istruzione, la formazione e il lavoro. Nominato dal Presidente della Regione, è composto da:

  • il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, componente della Conferenza regionale per il sistema formativo, che lo presiede;
  • i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati, componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo;
  • i nove Sindaci, o loro delegati, componenti della Conferenza regionale per il
    sistema formativo.

Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi. Al Comitato spetta anche la formulazione di proposte relativamente allo sviluppo del sistema formativo.

Commissione regionale tripartita
La legge ha istituito la Commissione regionale tripartita come sede concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
La Commissione, nominata dal Presidente della Regione è composta da:

  • l'assessore regionale competente, che la presiede;
  • sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
  • sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
  • consigliere di parità.

La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi.

Concertazione a livello territoriale
La Legge prevede che ogni Provincia istituisca una Commissione di concertazione con funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale.
La Commissione è presieduta dal Presidente della Provincia o da suo delegato ed è costituita garantendo la pariteticità delle parti sociali più rappresentative a livello provinciale e la presenza del consigliere di parità.

Scarica e consulta il testo integrale della Legge regionale 12/2003


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