FAQ
A quale organismo formativo si deve rivolgere l'impresa per la formazione esterna dell'apprendista? Risposta
Il "Catalogo elettronico delle proposte formative in apprendistato" costituisce offerta formale alle imprese per l'effettuazione della formazione obbligatoria esterna all'azienda degli apprendisti assunti ai sensi della L. 196/97, art. 16, normativa che ha fissato la durata del percorso formativo in 120 ore medie annue per ogni anno di durata del contratto, salve le specificazioni, riduzioni e/o integrazioni previste da alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro, e offerta formativa pubblica per le aziende che hanno assunto in regime di 276/03.
Cosa si intende per formazione formale?
Risposta
Così come definito dall’ art.29 comma 2 della Legge Regionale n. 17/2005, (ma anche dalla Comunità Europea), "si definisce formale la formazione che viene attuata, mediante specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguante, anche nel luogo di lavoro, in tal caso deve essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi. Essa si realizza mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all'apprendista le competenze tecnico-professionali per l'acquisizione di adeguata capacità professionale. Tale formazione deve produrre esiti verificabili e certificabili."
L’art. 23, D.L. n. 112/2008 conv.da L. n.133/2008, come disciplina il contenuto formativo e la formazione formale?
Risposta
L’azienda può scegliere di espletare gli obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato professionalizzante, usufruendo dell’offerta formativa pubblica oppure del cosiddetto “canale parallelo”, affidato integralmente alla contrattazione collettiva. Sono infatti i contratti collettivi, di ogni livello, a stabilire i profili formativi, definire la nozione di “formazione esclusivamente aziendale” e determinare il monte ore di formazione formale (anche inferiore alle 120 ore annue) necessario per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionale.
Il voucher erogato dalla Regione è destinato solo agli apprendisti che si rivolgono agli Enti accreditati/autorizzati?
Risposta
L'erogazione di un assegno formativo da parte della Regione è prevista esclusivamente per i percorsi formativi, proposti da enti accreditati/autorizzati, che le imprese scelgono all'interno del catalogo elettronico.
Una volta effettuata la scelta a catalogo, come deve essere strutturata la proposta da parte dell’Ente di formazione e quali sono gli obblighi degli Enti di formazione accreditati/autorizzati?
Risposta
La Regione ha stabilito nella propria legge sul lavoro (L.R. n. 17/2005) a proposito dell’ apprendistato professionalizzante, che per il conseguimento di una qualifica la formazione erogata debba essere formale. Con ciò si intende che essa deve attuarsi, mediante una specifica progettazione, ed in ambiente formativo adeguato e se collocato presso il luogo di lavoro, deve comunque essere distinto dal momento produttivo. A tal fine l'Amministrazione Regionale ha predisposto un catalogo elettronico di offerte formative, proposte da Enti di formazione accreditati/autorizzati, pubblicato sul sito www.form-azione.it/apprendistato (costruito sul sistema regionale delle qualifiche) che rappresenta offerta formale di formazione per gli apprendisti assunti in regime di 196/97 e offerta formativa pubblica per gli apprendisti assunti in regime di 276/03. Tali percorsi devono essere avviati entro tre mesi dalla data di conferimento di incarico all’Ente di formazione e comunque nei termini temporali che consentano all’azienda il corretto espletamento degli obblighi formativi previsti dalle Leggi Nazionali e dai CCNL di riferimento. Gli Enti di formazione, che si sono proposti all’interno del catalogo elettronico regionale, sono tenuti a comunicare alla Regione le ore di formazione formale realizzate; i percorsi devono inoltre risultare coerenti con la qualifica indicata ed essere progettati in modo da offrire la opportunità di avere formalizzate o certificate le competenze acquisite. Gli Enti di formazione sono tenuti inoltre ad osservare le regole precisate in atti ufficiali della Regione consultabili sul sito sopra menzionato.
In caso di “apprendistato professionalizzante” di cui all’art.49 del D.lgs.276/2003, l'azienda, rinunciando ad avvalersi di un ente per l'erogazione della formazione, può dimostrare di avere erogato la formazione?
Risposta
Fermo restando la possibilità, oggi introdotta dalla L. n.133/2008, di formazione totalmente aziendale, secondo le previsioni dei contratti collettivi, in regime di 276/03 è possibile realizzare la formazione al di fuori dell'utilizzo del catalogo purché naturalmente mantenga le caratteristiche previste dalla legge regionale, ovverosia che si tratti di formazione formale realizzata in coerenza con la qualifica indicata al momento dell'assunzione ed essere progettata in modo che gli esiti siano verificabili e certificabili. La certificazione viene fornita da parte di soggetti a tal fine accreditati a tutti coloro che ne manifestano interesse anche su competenze acquisite al di fuori dei normali percorsi formativi secondo modalità definite da specifiche normative regionali.
Per il secondo anno l'azienda può procedere alla formazione in maniera autonoma, senza ricorrere ad Enti di formazione?
Risposta
La formazione, come da normativa nazionale, deve svolgersi per ogni anno di permanenza nel contratto di apprendistato, e la non adempienza è causa di sanzioni. Per gli apprendisti assunti in regime di 196/97 è fatto obbligo di utilizzare il catalogo che rappresenta l’offerta formale, mentre per quelli assunti in regime di 276/2003 il catalogo è l’offerta formativa pubblica che può essere usata in alternativa al canale parallelo disciplinato dalla contrattazione collettiva.
Nel caso in cui un apprendista abbia maturato elevate competenze professionali derivanti da esperienze lavorative pregresse e da un titolo di studio idoneo al profilo professionale svolto, è possibile chiedere l'esonero dall'obbligo della formazione esterna?
Risposta
La legge 196/97 all'art. 2, prevede che vi sia il diritto/dovere per la formazione esterna degli apprendisti "per 120 ore medie annue" per tutta la durata del contratto di apprendistato. Decreti ministeriali successivi hanno disciplinato i contenuti della formazione professionale prevista, che non attengono esclusivamente alle competenze tecnico professionali acquisite sul lavoro. Il Diploma idoneo in possesso dell'apprendista dà titolo ad una riduzione delle ore di formazione esterna, ma non all'esonero dall'obbligo di legge, al quale è condizionato il mantenimento degli sgravi contributivi previsti per l'assunzione degli apprendisti. Il D.lgs 276/2003 prevede,d’altra parte, che la diretta responsabilità dell'erogazione della formazione formale sia a carico del datore di lavoro e che sia garantita per almeno 120 ore all'anno per ogni anno di permanenza nel contratto. Si precisa inoltre che la formazione svolta ai sensi delle normative che regolano il contratto di apprendistato debba svolgersi nell'ambito di un progetto avente caratteristiche mirate, definite anche in termini di contenuto, coerenti con la qualifica regionale prescelta. Pertanto qualsiasi altra frequenza di iniziative formative non costituisce adempimento all'obbligo, che qualora non venisse rispettato non consentirebbe di riconoscere gli sgravi contributivi previsti dalla legge .
Si ritiene che il riconoscimento di “un credito formativo” acquisito in una precedente esperienza lavorativa sempre come apprendista, può avvenire esclusivamente se ricorrono le seguenti condizioni di cui all’ art. 8 della L. 25/1955:
Nel secondo rapporto di apprendistato l'apprendista svolge la stessa attività lavorativa del precedente rapporto di apprendistato,
il nuovo rapporto deve iniziare non oltre 12 mesi dal termine del precedente rapporto di apprendistato,
la durata del nuovo rapporto deve essere tenere conto del periodo svolto nel precedente rapporto di apprendistato.
L'eventuale possesso di una qualifica professionale o di un titolo di studio (diploma o laurea) dà diritto all'esonero dall'obbligo formativo?
Risposta
L'eventuale possesso di una qualifica professionale o di un titolo (diploma o laurea) rilasciato da strutture scolastiche e formative legalmente riconosciute non costituisce, di per sé, motivo di esonero dall'obbligo formativo. Può costituire credito formativo nel caso in cui esplicitamente previsto e quantificato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di riferimento.
È possibile per le aziende che assumono un apprendista straniero con notevoli difficoltà di comprensione della lingua italiana, richiedere l'esonero dalla formazione esterna obbligatoria per gli apprendisti?
Risposta
Possono essere previste unità formative “trasversali” finalizzate a sviluppare, in apprendisti provenienti da altri paesi e che abbiano questa necessità, la conoscenza della lingua italiana, conoscenza ritenuta indispensabile per l’apprendimento delle competenze professionali. La partecipazione di ciascun apprendista straniero a queste unità formative “trasversali” è consentita una sola volta, solo nel primo anno di formazione in apprendistato e non può superare le 40 ore.
In presenza di trasferimento d’azienda, l'apprendista è comunque tenuta/o a frequentare la formazione obbligatoria esterna alla azienda?
Risposta
L'obbligo permane, in costanza di contratto di apprendistato, a prescindere si sia in presenza di trasferimento d’azienda. Ne deriva che l'apprendista è comunque tenuta/o a frequentare la formazione obbligatoria esterna alla azienda.
Nel caso in cui l'adempimento all'obbligo formativo comporti problemi contingenti all'azienda, com'è possibile organizzare la frequenza alla formazione esterna degli apprendisti?
Risposta
Nelle situazioni di disagio per l'organizzazione del lavoro, dettate da situazioni contingenti, si invitano gli organismi di formazione e le aziende a concordare tempi e modalità di attuazione dell'attività formativa che rendano compatibili le diverse esigenze.
È prevista la possibilità per un'apprendista di usufruire delle ferie annuali retribuite durante lo svolgimento delle attività formative?
Risposta
Il DPR n. 1668 del 30/12/1956 (tutt'ora in vigore) specifica: "durante la frequenza dei corsi di insegnamento complementare l'apprendista non può, di massima, fruire delle ferie annuali retribuite che debbono essere concesse al termine di ciascun corso". Per altro tale disposizione, è stata ribadita sia con lettera Circolare dell'Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, del 18/03/99 n. 21761, che con Circolare n. 78/2000 del 9/11/2000. Le assenze per ferie dunque sono da ritenersi assenze non giustificate e tutte da recuperare.
Come devono comportarsi le aziende emiliano-romagnole che hanno alle dipendenze apprendisti che lavorano prevalentemente presso unità locali ubicate fuori dal territorio regionale?
Risposta
Queste aziende possono fare richiesta alla Regione dove sono situate le unità locali di esaminare la possibilità di far frequentare all'apprendista interessato le iniziative formative per l'apprendistato da essa previste ed organizzate.
Come comportarsi con un apprendista con contratto part-time?
Risposta
La normativa non prevede la esclusione dalla formazione esterna per gli apprendisti con contratto "part-time": vi sono diverse risposte del Ministero del Lavoro ad interpelli che escludono esplicitamente ogni riduzione della formazione in caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto.
Adempimenti del datore di lavoro per quanto riguarda il piano formativo individuale di un apprendista?
Risposta
Il piano formativo individuale è parte integrante del contratto di lavoro e deve restare allegato al medesimo. Non deve essere inviato alla Regione Emilia-Romagna per una eventuale approvazione e non esiste alcun format obbligatorio. La Regione Emilia-Romagna ha però definito con Delibera della Giunta regionale n. 1256/2005 gli elementi essenziali che devono essere contenuti in tale piano.
