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(03/11/10) Illegittimità dei profili formativi in apprendistato definiti dai contratti collettivi

Con sentenza n. 176 del 10 maggio 2010, la Corte Costituzionale ha accolto il rilievo della Regione Emilia-Romagna dichiarando parzialmente illegittimo l'art.23 comma 2, del Decreto-Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008), che consentiva ai contratti collettivi di individuare profili formativi in apprendistato in alternativa a quelli definiti dalle Regioni.

L’esito della sentenza smantella il cardine dell’articolo 23, ossia che in caso di formazione esclusivamente aziendale la sola autorità prevista fossero i contratti collettivi, stipulati a qualsiasi livello, e/o gli enti bilaterali. Questa formulazione è stata riconosciuta lesiva delle prerogative delle Regioni  (oltre all'Emilia-Romagna hanno ricorso anche Basilicata, Veneto, Liguria, Toscana, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio)  previste dall’art.117 della Costituzione ed è stata riformulata nel modo seguente dalla Corte: “In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dal associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dagli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo".

Si è quindi tornati, in sostanza, alla situazione più simile a quella antecedente al varo della Legge n.133/08, con il ripristino della titolarità delle Regioni nella definizione dei profili formativi dell’apprendistato.

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