Piano formativo individuale
Nel nuovo istituto dell'apprendistato, regolato dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, per ogni assunzione deve essere predisposto un Piano formativo individuale che definisce, per tutta la durata del contratto, il percorso formativo dell'apprendista.
Questo percorso, sulla base della Legge Regionale n. 17 del 2005 e della Delibera di Giunta Regionale n. 1256 del 1 agosto 2005 "Aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui alla Legge Regionale n. 17 del 2005. Norme di prima attuazione", deve avere come esito una delle qualifiche del Sistema regionale delle qualifiche (SRQ).
Il Piano formativo individuale – di cui è responsabile il datore di lavoro - deve pertanto indicare la qualifica e un percorso formativo ad essa coerente, fermo restando che, in base alla durata del contratto e alle caratteristiche dell'apprendista, può prevedere anche il conseguimento di unità di competenza previste da una qualifica.
La comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di apprendistato deve contenere l'indicazione della qualifica (SRQ), attraverso l'utilizzo di un'apposita funzionalità presente nel sistema SARE.
