Che cos'è
Il contratto di apprendistato: definizione e aspetti normativi
Il contratto di apprendistato è un contratto a contenuto formativo (definito per questo a causa mista) poiché prevede che l'impresa si impegni a fornire all'apprendista la formazione professionale all'interno del rapporto di lavoro.
L'apprendistato è disciplinato, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 ( artt. 47-53), integrato e modificato dalla L.133/2008 integrato e modificato dalla L.133/2008 che ne rinvia la definizione di specifici aspetti ai contratti collettivi di lavoro.
Gli aspetti formativi del contratto di apprendistato sono invece disciplinati dalle Leggi regionali: in Emilia-Romagna dalla L.R. n. 17 del 1 agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro"( artt. 27-31).
La nuova normativa nazionale articola il contratto di apprendistato in tre tipologie:
- Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale;
- Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Per le tre tipologie valgono alcune disposizioni comuni.
Le principali fra queste prevedono che:
- il contratto di apprendistato possa essere utilizzato in tutti i settori di attività;
- il numero complessivo di apprendisti assunti da un datore di lavoro non possa superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate presenti in azienda; ove non ne abbia alle proprie dipendenze, ovvero ne abbia meno di tre, può tuttavia assumerne tre;
- il contratto sia in forma scritta con l'indicazione della prestazione oggetto del contratto e della qualifica da acquisire;
- debba essere predisposto un progetto formativo individuale per il solo apprendistato professionalizzante;
- l'assunzione venga comunicata al Centro per l'impiego competente entro il giorno precedente all’instaurazione del rapporto di lavoro, in Emilia-Romagna, per via telematica utilizzando il "sistema Sare". Il Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, ha abrogato l'adempimento per le imprese di comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'assunzione, i dati dell'apprendista e del tutor;
- la categoria di inquadramento dell'apprendista non possa essere inferiore per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto.
- in corso di rapporto, il datore di lavoro non possa recedere dal contratto in assenza di giusta causa o di giustificato motivo;terminato invece il periodo di apprendistato, previo preavviso ex art. 2118 c.c., il datore possa recedere liberamente.
