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Procedura di accesso

 

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in deroga
Per accedere ai trattamenti di CIGO in deroga occorre presentare la domanda attraverso il modello Allegato B1 alla DGR 692/2009 accedendo al Sistema SARE (SARE, Semplificazione Amministrativa in Rete) e compilando tutti gli elementi previsti dal tracciato comprese le seguenti informazioni ritenute essenziali:

  • Codice ATECO
  • CCNL applicato
  • Associazione di rappresentanza a cui l’azienda è associata
  • Referente a cui è stato conferito mandato di rappresentanza per lo svolgimento della procedura


Dopo aver inviato la domanda in formato elettronico, il datore di lavoro dovrà stamparla attraverso una funzionalità appositamente implementata sul SARE, firmarla (le domande prive di firma sono irricevibili), apporre un bollo in regola con le vigenti norme (14,62 euro), allegare copia della pre-consultazione svolta in sede aziendale (sottoscritta dai firmatari), e spedire al più presto (per non incorrere in contestazioni di ritardo nella presentazione) tutta la documentazione all’indirizzo:

Regione Emilia-Romagna
Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro
Servizio Lavoro
Ufficio protocollo stanza n.714
Viale A.Moro, 38
40127 Bologna BO

Per accedere alla CIGO in deroga è sufficiente l’accordo con le Parti sociali in sede aziendale, in questo caso quindi non dovrà essere esperito l’esame congiunto presso la Regione. Solo nel caso che non si sia raggiunto l’accordo in sede sindacale o per difetti nelle procedure di consultazione, il datore di lavoro dovrà inviare insieme alla domanda di CIGO in deroga, secondo le modalità sopra indicate, allegando anche la richiesta di esame congiunto

 
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga

Per la presentazione della domanda bisogna utilizzare il Sistema delle comunicazioni obbligatorie (SARE, Semplificazione Amministrativa in Rete), integrato con le funzionalità necessarie per le richieste sugli ammortizzatori.

Dopo aver inviato la domanda in formato elettronico, il datore di lavoro dovrà stamparla attraverso una funzionalità appositamente implementata sul SARE, firmarla (le domande prive di firma sono irrecevibili), apporre un bollo in regola con le vigenti norme (14,62 euro), allegare copia della consultazione svolta in sede aziendale (sottoscritta dai firmatari) e la richiesta d’esame congiunto (.doc, 98 KB) e spedire al più presto (per non incorrere in contestazioni di ritardo nella presentazione) tutta la documentazione all’indirizzo:

Regione Emilia-Romagna
Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro
Servizio Lavoro
Ufficio protocollo stanza n.714
Viale A.Moro, 38
40127 Bologna BO

Informazioni per le aziende che fanno la domanda CIGO e CIGS in deroga

Per essere ammessi al trattamento di CIG in deroga i lavoratori dovranno possedere un’anzianità aziendale di 90 giorni alla data di apposizione del protocollo da parte del Servizio Lavoro della domanda di accesso agli stessi trattamenti in deroga.
I datori di lavoro che aderiscono ad Enti bilaterali, che abbiano sottoscritto convenzione con l’INPS, potranno fare domanda di accesso alla CIG in deroga solamente al termine del trattamento integrativo da parte dell’Ente bilaterale. Saranno comunque esaminate le richieste presentate prima dell’attivazione del trattamento integrativo a carico degli stessi Enti bilaterali.

Si informa che l’invio telematico della domanda B1 attraverso il SARE sostituisce la compilazione in via telematica all’INPS del modulo IG15/Deroga. Quindi i datori di lavoro che faranno domanda di accesso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria in deroga non dovranno più inviare all'INPS il modello IG15/Deroga. Sarà altresì inutile l'invio del modello B1 all'INPS per conoscenza.

Le modalità rispetto alla richiesta di erogazione anticipata del trattamento in deroga  all’INPS attraverso il modello IG15/Anticipazione rimangono invariate. Si rimanda al sito  http://www.inps.it/

La Regione Emilia-Romagna ha inviato a tutte le aziende una comunicazione per informarle che è uscita una circolare del Ministero del Lavoro che definisce i termini di trasmissione all’Inps del modello SR41 (modello di richiesta di pagamento diretto ai lavoratori della CIGO e della CIGS).

Al fine di favorire un rapido accesso alle misure di politiche attive del lavoro (percorsi di orientamento e formazione) promosse dalla Regione Emilia-Romagna a favore delle lavoratrici e dei lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga, le domande di accesso agli stessi trattamenti dovranno pervenire al Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna, sia in modalità telematica sia su supporto cartaceo, entro e non oltre 20 giorni dall’inizio delle sospensioni/riduzioni.
Per le eventuali domande che pervenissero dopo il termine di 20 giorni, pertanto, ritenute in ritardo sul termine ultimo di presentazione, l’autorizzazione ai trattamenti in deroga richiesti decorrerà dal giorno di protocollazione della domanda su supporto cartaceo di accesso agli stessi trattamenti da parte del Servizio Lavoro.

Attraverso SARE non è più possibile inserire richieste di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga relative a periodi del 2010.

Nel caso di accordi aziendali che prevedano il ricorso alla CIG in deroga per un periodo compreso tra il 2011 ed il 2012, le aziende dovranno inviare, anche contestualmente, due distinte richieste (B1), la prima con riferimento al 2011 ed una seconda al 2012 (ad esempio: l’accordo aziendale prevede l’accesso alla CIGO o CIGS per il periodo 1/10/2011-31/3/2012, l’azienda dovrà inviare un primo B1 per il periodo 1/10-31/12/2011, ed un secondo B1 per il restante periodo 1/1-31/3/2012). Per quanto riguarda il solo trattamento di CIGS in deroga, l’esame congiunto che verrà effettuato in Regione riguarderà l’intero periodo indicato nell’accordo aziendale.

Naturalmente la richiesta di CIG che si riferisce al periodo del 2012, sarà presa in considerazione dal Servizio Lavoro solamente il prossimo anno, a condizione che vi sia copertura giuridica, oltre che finanziaria. Si ricorda, infatti, che la Legge finanziaria n. 220/2010 (art. 1, co. 30) prevede il ricorso agli ammortizzatori in  deroga per il solo anno 2011. Si ricorda inoltre che le aziende che aderiscono ad Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto con l’INPS convenzioni valevoli per l’anno 2012, potranno presentare alla Regione domanda di CIG in deroga per l’anno 2012 (sempre che sussista copertura giuridica e finanziaria), solo dopo aver fatto ricorso alle sospensioni di cui all’art. 19, c. 1, lettere a, b, e c della Legge n. 2/2009 (trattamento di disoccupazione ordinaria per un massimo di 90 giornate) con le stesse modalità definite dall’INPS.

Con la  Deliberazione n. 1079 del 27 luglio 2011 la Regione Emilia-Romagna autorizza alle imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali, la CIGS in deroga per un massimo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2009, a seguito della presentazione di un piano di gestione degli esuberi del personale.

E’ indispensabile che il piano, qualora le imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali non avessero avuto la possibilità di presentarlo al momento della richiesta del riconoscimento del primo semestre di CIGS in deroga, sia comunque presentato, ove possibile, al momento della richiesta di rinnovo del  trattamento in deroga.

Al termine dei 24 mesi di intervento della CIGS in deroga, è inoltre ipotizzabile concedere un ulteriore periodo di sei mesi CIGS in deroga, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti. In questo caso il proseguimento dello stesso trattamento in deroga sarà riconosciuto come indispensabile solo nel caso di ultimazione della gestione degli esuberi e a fronte di una riduzione pressoché totale del numero dei lavoratori ancora in forza rispetto a quelli dichiarati inizialmente in esubero e per i quali si era già beneficiato del trattamento di CIGS in deroga.

Mobilità in deroga
Al termine della CIGS in deroga, per accedere alla Mobilità in deroga, il datore di lavoro o suoi eventuali delegati dovranno presentare preventivamente richiesta di esame congiunto secondo le modalità definite nell’allegato A della delibera della Giunta Regionale n. 692/2009.

I lavoratori che sono stati licenziati da datori di lavoro che abbiano cessato l’attività (es. liquidazione, fallimento, concordato preventivo) potranno beneficiare del trattamento di mobilità in deroga senza aver beneficiato in precedenza della cassa integrazione straordinaria in deroga. In questo caso sarà il liquidatore, il curatore o il commissario ad attivare la procedura.
Nel caso in cui il datore di lavoro risulti irreperibile, il lavoratore si dovrà rivolgere ad una organizzazione sindacale di tutela dei lavoratori che dovrà farsi carico della presentazione della richiesta.

Per essere ammessi al trattamento di Mobilità in deroga i lavoratori dovranno possedere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi alla data del loro licenziamento.

Si precisa che per la comunicazione alla Regione di richiesta d’esame congiunto per la procedura di ammortizzatori sociali in deroga, occorre utilizzare unicamente il seguente numero di fax: 051.5273409 e specificare che la richiesta è relativa alla Mobilità in deroga.
Solo dopo lo svolgimento dell’esame congiunto presso la Regione Emilia-Romagna sarà possibile presentare domanda per accedere al trattamento di Mobilità in deroga.
Per la presentazione della domanda bisogna utilizzare il Sistema delle comunicazioni obbligatorie (SARE, Semplificazione Amministrativa in Rete), integrato a decorrere dal 1° giugno 2010, con le funzionalità necessarie per la richiesta della Mobilità in deroga. Con la richiesta dovrà essere inviato telematicamente anche l'esame congiunto sottoscritto in Regione.
 Per questa procedura non è  previsto il pagamento del bollo e quindi non dovrà essere inviata alcuna documentazione cartacea.
Per ottenere il pagamento della Mobilità in deroga il lavoratore dovrà presentare apposita domanda all’Inps.
Si sottolinea che questa procedura è valida solo ed esclusivamente per l’autorizzazione dell’indennità della Mobilità in deroga e non per l’iscrizione nella lista di Mobilità le cui procedure sono descritte alla pagina dell’Iscrizione alle liste di Mobilità

Per saperne di più 

Deliberazione n. 1079 del 27 luglio 2011 - Disposizioni regionali per accesso alla CIGS in deroga da parte di imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali in attuazione dell'intesa del 20/4/2011. Integrazioni alla DGR n. 223/11 e s.m.

Modalità operative condivise con la Sede Regionale INPS per la gestione delle domande di CIG in deroga di aziende iscritte ad enti bilaterali con convenzione sottoscritta con INPS

Delibera di GR n. 2219 del 28/12/2009 - Integrazione modalità di presentazione delle richieste di accesso ai trattamenti in deroga di cui alla DGR 692/09

Disposizioni regionali per attuazione ammortizzatori sociali in deroga nel 2011- Modifiche e integrazioni alla delibera di Giunta regionale n. 692/09 e s. m. - Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 21 febbraio 2011

SARE
Per le modalità di accreditamento al sistema SARE consultare la pagina dedicata al Sare

Strutture e referenti provinciali
Le strutture e i referenti provinciali a cui inviare richiesta di esame congiunto

Strumenti personali