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Durata dei trattamenti

Cassa integrazioni Guadagni Straordinaria in deroga
La CIGS in deroga può avere una durata massima di 6 mesi. Alla fine di tale periodo, solo dopo un ulteriore esame congiunto, sarà possibile concedere un rinnovo di ulteriori 6 mesi.

Cassa integrazioni Guadagni Ordinaria in deroga
La CIGO in deroga può avere una durata di 6 mesi, a copertura di massimo 90 giornate lavorative anche non continuative, e per un totale (convenzionale) di 720 ore massime di sospensione. Si può procedere con una riduzione oraria verticale od orizzontale. Di norma, comunque, si tende a non prevedere una sospensione continuativa per più di 30 giornate.
Alla fine di tale periodo, dopo un ulteriore esame congiunto, sarà possibile concedere un rinnovo per ulteriori 6 mesi per la stessa durata in giornate, anche in collaborazione con gli Enti bilaterali, per i settori nei quali sono presenti, e in eventuale connessione con Accordi per la flessibilità degli orari di lavoro.

Mobilità in deroga
La mobilità in deroga – a cui si può accedere solo dopo il trattamento di disoccupazione ordinaria e in connessione a programmi di inserimento - ha una durata massima non superiore a 4 mesi. Per i lavoratori e le lavoratrici che non hanno diritto, in base alla ordinaria legislazione, all’indennità di disoccupazione ordinaria, sono attribuiti immediatamente i trattamenti di mobilità in deroga per la durata massima di 6 mesi rinnovabili per altri 6, sempre in connessione a programmi di reinserimento.
La formazione e l’approvazione della Lista regionale dei lavoratori e delle lavoratrici in mobilità, anche nel caso trattamenti in deroga, resta disciplinata dalla Delibera di Giunta regionale n. 2081 del 12 dicembre 2005 ”Conferimento alla Regione delle adozioni dei provvedimenti di approvazione della lista dei lavoratori di cui all’art.6 della Legge n.223/91”.


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